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Si è già scritto tanto sul nuovo codice civile, ma quali saranno le ricadute reali del nuovo ordinamento sulla vita di tutti i giorni?

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Ogni giorno stipuliamo vari rapporti contrattuali. Di alcuni non ce ne accorgiamo nemmeno, eppure li rispettiamo perché ci comportiamo come ci è stato insegnato. Un esempio può essere appendere il cappotto all’attaccapanni in un ristorante o comprare il biglietto per l’autobus la mattina. Anche situazioni così banali danno adito a diritti e doveri. Di solito, prima di entrare in un rapporto giuridico di questo tipo, non leggiamo il codice civile e non ci informiamo sulle disposizioni che disciplinano tale rapporto, ma seguiamo le regole imparate dai genitori, dalla scuola, insomma l’esperienza di molti anni, e ci comportiamo così come ci si aspetta da noi nel rapporto giuridico in questione. Queste abitudini consolidate, in relazione al nuovo codice civile, possono dar luogo a grossi problemi. Ci proponiamo, attraverso pochi esempi che certamente non coprono l’intero nuovo ordinamento, di mostrare come il nuovo codice civile e le modifiche del diritto civile riguardano la vita di tutti noi.

L’abitazione

Dal gennaio 2014 gli edifici diventano parte integrante del terreno, per questo si potrà disporre dell’edificio e del terreno solo come di un unico insieme. Ciò significa che l’eventuale vendita, acquisto oppure ipoteca del terreno riguarderà automaticamente tutte le cose sopra di esso. Inoltre, se la vostra casa giace su un terreno altrui, ecco insorgere il diritto di prelazione nei confronti del proprietario del terreno e viceversa. Qualora vorrete vendere la casa, dovrete prima offrirla in vendita al proprietario del terreno.

A partire dal primo gennaio 2014 l’alloggio in un appartamento in locazione e il rapporto tra locatore e locatario saranno direttamente disciplinati dal nuovo ordinamento. Una novità è la cancellazione delle indennità di alloggio in sede di disdetta della locazione, la determinazione dell’ammontare massimo della cauzione in sei volte il prezzo della locazione. I coniugi avranno poi un diritto comune di locazione sull’appartamento nel quale vivono insieme ai propri figli. Un coniuge non potrà disdire la locazione di un tale appartamento senza il consenso scritto dell’altro.

Il patrimonio familiare

L’ordinamento giuridico italiano ha adottato la cd. impresa familiare. Può essere intesa come un ristorante o una fattoria alla cui gestione prendono parte i membri della famiglia, laddove non tutti sono proprietari dell’impresa. Anche quelli che aiutano l’impresa senza un salario avranno diritto alla loro parte dell’utile e potranno manifestare la propria volontà nelle decisioni relative al destino dell’impresa.

Le cose comuni dei coniugi saranno molto più protette rispetto ad ora, cesseranno di essere cd. proprietà comune dei coniugi per trasformarsi nel normale arredamento della casa. Le cose di proprietà comune dei coniugi di valore non irrilevante, come per esempio la lavatrice o il frigorifero, non potranno essere vendute senza informare prima l’altro coniuge.

La stipula dei contratti

La mancata stipula di un contratto poco prima della firma definitiva potrebbe rivelarsi tutt’altro che vantaggiosa. Nel caso questo avvenga in maniera ingiustificata, nella fase in cui la stipula del contratto appariva come molto probabile, sorge un diritto al risarcimento delle spese e del lucro mancato. Questo può verificarsi ad esempio alla conclusione di un contratto di compravendita quando state valutando se acquistare una casa e all’ultimo momento, senza un motivo fondato, cambiate opinione. Potreste dover pagare il risarcimento dei costi sostenuti dal venditore durante le trattative, il danno derivante dal non aver cercato un altro compratore, oltre al risarcimento delle altre perdite e costi connessi. Lo stesso principio viene applicato anche quando avviate una trattativa simulata di un contratto, ad esempio per motivi strategici.

A seconda del contenuto dell’offerta oppure della prassi condivisa un contratto può essere stipulato anche solo attraverso l’offerta di una parte senza il consenso esplicito dell’altra. Per l’accettazione è sufficiente comportarsi come se si accettasse l’offerta. Ad esempio possiamo ricorrere alla situazione in cui un cliente ogni giorno va nel suo bar preferito per prendere il caffè, il cameriere lo conosce e gli porta automaticamente il solito, anche se il cliente non ha ordinato niente di concreto. Il silenzio o l’inattività di per sé non rappresentano l’accettazione dell’offerta, vi deve essere comunque una prassi condivisa.

Come accettazione dell’offerta si considera anche la sua accettazione con gli annessi o le variazioni che non ne modificano la sostanza qualora il soggetto proponente non respinga senza inutile indugio tale accettazione. Si tratta della situazione in cui il fornitore dichiara di “offrire 100 pezzi a 2000 CZK” e il cliente risponde “accetto, ma la confezione sarà da 10 pezzi” oppure “accetto, pagamento in contanti”. Quindi adesso in alcuni casi il silenzio significherà assenso.

Un’altra novità importante è l’informalità dei contratti. Qualora nella legge non sia prevista espressamente una forma diversa, è possibile stipulare un contratto anche verbalmente. Una forma specifica, ad esempio quella scritta, deve essere concordata.

Possiamo dunque attenderci maggiore libertà nei rapporti giuridici, ma anche una maggiore attenzione alla responsabilità per ciò che facciamo e in che modo.

Avv. Martin Holub
Studio Legale Šafra & partneři
Martin.Holub@safra-advokati.cz